Codice Civile
Art. 146 — Abbandono del domicilio coniugale
Art. 146. (Abbandono del domicilio coniugale). L'obbligazione del marito di provvedere al mantenimento della moglie e' sospesa quando questa, allontanatasi senza giusta causa dal domicilio coniugale, rifiuta di ritornarvi. Puo' inoltre l'autorita' giudiziaria, secondo le circostanze, ordinare a profitto del marito e della prole il sequestro temporaneo di parte dei frutti dei beni parafernali.
↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.