Codice Civile
Art. 1333 — Contratto con obbligazioni del solo proponente
Art. 1333. (Contratto con obbligazioni del solo proponente). La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente e' irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale e' destinata. Il destinatario puo' rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto e' concluso.
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