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Codice Civile

Art. 1332 — Adesione di altre parti al contratto

ELI /it/codice-civile/art/1332parte di Codice Civile
Art. 1332. (Adesione di altre parti al contratto). Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalita' dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari.

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