Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1330
Codice Civile

Art. 1330 — Morte o incapacita' dell'imprenditore

ELI /it/codice-civile/art/1330parte di Codice Civile
Art. 1330. (Morte o incapacita' dell'imprenditore). La proposta o l'accettazione, quando e' fatta dall'imprenditore nell'esercizio della sua impresa, non perde efficacia se l'imprenditore muore o diviene incapace prima della conclusione del contratto, salvo che si tratti di piccoli imprenditori o che diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1329 Art. 1331 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.