Codice Civile
Art. 1329 — Proposta irrevocabile
Art. 1329. (Proposta irrevocabile). Se il proponente si e' obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca e' senza effetto. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacita' del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia.
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