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Art. 1303 — Confusione

ELI /it/codice-civile/art/1303parte di Codice Civile
Art. 1303. (Confusione). Se nella medesima persona si riuniscono le qualita' di creditore e di debitore in solido, l'obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel condebitore. Se nella medesima persona si riuniscono le qualita' di debitore e di creditore in solido, l'obbligazione si estingue per la parte di questo.

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