Codice Civile
Art. 1302 — Compensazione
Art. 1302. (Compensazione). Ciascuno dei debitori in solido puo' opporre in compensazione il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest'ultimo. A uno dei creditori in solido il debitore puo' opporre in compensazione cio' che gli e' dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo.
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