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Codice Civile

Art. 1248 — Inopponibilita' della compensazione

ELI /it/codice-civile/art/1248parte di Codice Civile
Art. 1248. (Inopponibilita' della compensazione). Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatta delle sue ragioni a un terzo, non puo' opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente. La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione.

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