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Codice Civile

Art. 1247 — Compensazione opposta da terzi garanti

ELI /it/codice-civile/art/1247parte di Codice Civile
Art. 1247. (Compensazione opposta da terzi garanti). Il fideiussore puo' opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale. Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un'ipoteca o un pegno.

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