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Codice Civile

Art. 1226 — Valutazione equitativa del danno

ELI /it/codice-civile/art/1226parte di Codice Civile
Art. 1226. (Valutazione equitativa del danno). Se il danno non puo' essere provato nel suo preciso ammontare, e' liquidato dal giudice con valutazione equitativa.

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