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Codice Civile

Art. 1225 — Prevedibilita' del danno

ELI /it/codice-civile/art/1225parte di Codice Civile
Art. 1225. (Prevedibilita' del danno). Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento e' limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui e' sorta l'obbligazione.

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