Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1218
Codice Civile

Art. 1218 — Responsabilita' del debitore

ELI /it/codice-civile/art/1218parte di Codice Civile
Art. 1218. (Responsabilita' del debitore). Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e' tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo e' stato determinato da impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1217 Art. 1219 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.