Codice Civile
Art. 1217 — Obbligazioni di fare
Art. 1217. (Obbligazioni di fare). Se la prestazione consiste in un fare, il creditore e' costituito in mora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile. L'intimazione puo' essere fatta nelle forme d'uso.
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