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Art. 121 — Mancanza di assenso

ELI /it/codice-civile/art/121parte di Codice Civile
Art. 121. (Mancanza di assenso). Il matrimonio contratto senza l'assenso prescritto dall'art. 90 puo' essere impugnato dalla persona della quale era richiesto l'assenso e da quello degli sposi per il quale l'assenso era necessario. L'azione non puo' essere proposta quando il matrimonio e' stato espressamente o tacitamente approvato dalla persona della quale era richiesto l'assenso, o quando sono trascorsi tre mesi dalla notizia del contratto matrimonio. Parimenti l'azione non puo' essere proposta dallo sposo a cui l'assenso era necessario, quando e' trascorso un mese dal raggiungimento della sua maggiore eta'.

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