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Art. 120 — Infermita' di mente

ELI /it/codice-civile/art/120parte di Codice Civile
Art. 120. (Infermita' di mente). Il matrimonio puo' essere impugnato da quello degli sposi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace d'intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio. L'azione non puo' essere proposta se vi e' stata coabitazione per un mese dopo che lo sposo ha ricuperato la pienezza delle facolta' mentali.

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