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Codice Civile

Art. 1

ELI /it/codice-civile/art/1parte di Codice Civile
CODICE CIVILE Art. 1. (Capacita' giuridica). La capacita' giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita. Le limitazioni alla capacita' giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali.

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