Codice Civile
Art. 1
CODICE CIVILE Art. 1. (Capacita' giuridica). La capacita' giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita. Le limitazioni alla capacita' giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali.
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