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Codice delle Assicurazioni

Art. 62 — Esercizio dell'attivita' di riassicurazione

ELI /it/codice-assicurazioni/art/62parte di Codice delle Assicurazioni
Art. 62. Esercizio dell'attivita' di riassicurazione 1. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative alla formazione e alla copertura delle riserve tecniche ed all'adeguatezza patrimoniale per l'esercizio dell'attivita' di riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti agli articoli 63, 64 e 65, avuto riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione dell'impresa. 2. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attivita' di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo III relativamente all'assicurazione diretta. All'attivita' di riassicurazione svolta dall'impresa di assicurazione si applicano le disposizioni specificamente stabilite per tali imprese ai sensi del comma 1.

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