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Codice delle Assicurazioni

Art. 61 — Attivita' in regime di prestazione di servizi

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Art. 61. Attivita' in regime di prestazione di servizi 1. E' consentito, senza necessita' di autorizzazione, l'accesso e l'esercizio dell'attivita' di riassicurazione in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.

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