Regio decreto 652/1943
Art. 8 — In mancanza di prove dirette sono ammesse quelle per equipollenti
Art. 8. In mancanza di prove dirette sono ammesse quelle per equipollenti. Non sono ammesse, come prova, le attestazioni giudiziali, ne' l'enunciazione di titoli nobiliari in atti di stato civile, di pubblici ufficiali, di notai, di autorita' municipali. Gli atti di notorieta' possono essere ammessi nel solo caso che sia impossibile, per eventi di forza maggiore, la dimostrazione diretta e per accertare fatti che non eccedono la memoria dell'uomo, sempre pero' con l'enunciazione delle fonti di provenienza. Si ammettono altresi' gli attestati delle Commissioni regionali riguardanti le famiglie titolate della regione derivanti dagli atti di archivio della Commissione.
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