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Regio decreto 652/1943

Art. 52 — Per la esecuzione dei provvedimenti araldici e' disposta la corresponsione dei diritti di Cancelleria fissati…

ELI /it/regio-decreto/1943/06/07/652/art/52parte di Regio decreto 652/1943
Art. 52. Per la esecuzione dei provvedimenti araldici e' disposta la corresponsione dei diritti di Cancelleria fissati in apposita tabella approvata con Reale decreto. La Consulta araldica cura l'accertamento e la liquidazione dei diritti di Cancelleria. Il Cassiere della Presidenza del Consiglio dei Ministri ne esegue la riscossione ed il versamento alla Tesoreria provinciale.

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