Regio decreto 652/1943
Art. 49 — Il personale della Consulta araldica, di cui all'art
Art. 49. Il personale della Consulta araldica, di cui all'art. 59 dell'Ordinamento dello stato nobiliare, mantiene nel ruolo dell'Amministrazione di provenienza, tutti i benefici e i requisiti di consuetudine. Esso non puo' essere rimosso o restituito all'Amministrazione di provenienza, se non a seguito di rapporto motivato del Cancelliere, Capo dell'ufficio, con il visto di approvazione del Commissario del Re Imperatore e con disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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