Regio decreto 652/1943
Art. 47 — L'attivita' dei competenti organi araldici e' resa pubblica a mezzo del Bollettino ufficiale della Consulta a…
Art. 47. L'attivita' dei competenti organi araldici e' resa pubblica a mezzo del Bollettino ufficiale della Consulta araldica. Esso e' compilato dal Cancelliere, sotto direzione del Commissario del Re Imperatore, e contiene: a) leggi e decreti in materia nobiliare, araldica, agnatizia, e di materia affine; b) leggi e decreti d'ordine generale di alta importanza sociale e politica; c) leggi e disposizioni in materia di diritto storico nobiliare araldico; d) nomine dei Membri della Consulta, della Giunta permanente araldica e delle Regie commissioni araldiche; e) circolari e ordini di servizio della Consulta araldica; f) deliberazioni di massima della Consulta araldica; g) provvedimenti Sovrani e governativi nobiliari, araldici e di ordini Equestri pontifici; h) sentenze su questioni di diritto nobiliare araldico e agnatizio; i) monografie specifiche nobiliari e araldiche; l) necrologi.
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