Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 652/1943Art. 42
Regio decreto 652/1943

Art. 42 — Gli interessati che chiedono in restituzione i documenti gia' da loro prodotti alla Consulta araldica, a corr…

ELI /it/regio-decreto/1943/06/07/652/art/42parte di Regio decreto 652/1943
Art. 42. Gli interessati che chiedono in restituzione i documenti gia' da loro prodotti alla Consulta araldica, a corredo di istanze nobiliari ed araldiche, debbono produrre la domanda (in carta da bollo competente) al Duce del Fascismo, Capo del Governo, con la dichiarazione di assumere l'obbligo di pagare l'importo dei diritti di Cancelleria per quei documenti dei quali il Commissario del Re Imperatore reputera' necessario di trattenere copia in atti. I documenti prodotti a corredo delle domande nobiliari ed araldiche, possono essere restituiti, previo avviso del Commissario del Re Imperatore, nei seguenti casi; a) se il richiedente abbia rinunciato alla domanda, prima della deliberazione della Consulta o della Giunta; b) se i documenti di cui si chiede la restituzione non riguardano la deliberazione presa; c) se, in sostituzione degli originali, si producano copie o si autorizzi la compilazione di esse sottoponendosi alla spesa conseguente; d) se la decisione fu negativa, trattenendosi copia dei documenti che ne furono base. Gli alberi genealogici, i bozzetti, gli stemmi, e gli atti di stato civile non si restituiscono. Possono essere restituiti gli atti di stato civile anteriori al Regno d'Italia, trattenendosene copia. Tutte le copie dei documenti sono autenticate dal Cancelliere con il visto del Commissario del Re imperatore, e sono consegnate agli interessati previo versamento dei competenti diritti di Cancelleria.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 652/1943 · fonte Normattiva ↗

← Art. 41 Art. 43 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.