Regio decreto 652/1943
Art. 39 — I titoli nobiliari pontifici e gli stemmi dei quali e' debitamente autorizzato l'uso a favore dei cittadini i…
Art. 39. I titoli nobiliari pontifici e gli stemmi dei quali e' debitamente autorizzato l'uso a favore dei cittadini italiani o dello Stato della Citta' del Vaticano sono annotati nei registri araldici e nell'Elenco ufficiale della nobilta' italiana con la specifica annotazione di: «concessione pontificia». Dopo la registrazione di essi ne sara' consentito l'uso, ai sensi e agli effetti del decreto-legge 20 marzo 1924-II, n. 442.
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