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Regio decreto 652/1943

Art. 29 — I provvedimenti di cui all'art

ELI /it/regio-decreto/1943/06/07/652/art/29parte di Regio decreto 652/1943
Art. 29. I provvedimenti di cui all'art. 4 dell'Ordinamento dello stato nobiliare, sono emanati secondo il formulario di massima disposto: per i provvedimenti di grazia come da allegati n. l e 2; per i provvedimenti di giustizia come da allegato n. 3; per i certificati nobiliari come da allegato n. 4; per copie della pagina del Libro d'Oro come da allegato n. 5; per le schededi anagrafe nobiliare individuale come da allegato n. 6.

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