Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 652/1943Art. 23
Regio decreto 652/1943

Art. 23 — Le sedute sono valide con la presenza di almeno otto Consultori per la Consulta, e almeno quattro per la Giun…

ELI /it/regio-decreto/1943/06/07/652/art/23parte di Regio decreto 652/1943
Art. 23. Le sedute sono valide con la presenza di almeno otto Consultori per la Consulta, e almeno quattro per la Giunta permanente araldica. I Consultori che non giustifichino la propria assenza per tre sessioni consecutive sono considerati dimissionari.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 652/1943 · fonte Normattiva ↗

← Art. 22 Art. 24 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.