Regio decreto 652/1943
Art. 19 — Tutti i pareri delle diverse Commissioni araldiche sono sottoposti all'esame del Commissario del Re Imperatore
Art. 19. Tutti i pareri delle diverse Commissioni araldiche sono sottoposti all'esame del Commissario del Re Imperatore. Egli sottopone i pareri medesimi, se di ricorsi, alla Consulta araldica; se di prima istanza, alla Giunta permanente araldica. I pareri vengono sottoposti ai due Consessi predetti in caso di uniformita' di opinamento, con la formula in calce «Confermo» e la sottoscrizione autografa del Commissario del Re Imperatore; in caso di difformita', con una nuova relazione, sempre con sottoscrizione di lui autografa. Nei casi di ricorsi, senza produzione di nuovi documenti, il Commissario del Re Imperatore puo' disporre il collocamento agli atti.
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