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Regio decreto 652/1943

Art. 14 — Subito dopo il nulla osta, di cui all'articolo precedente, le istanze per provvedimenti di giustizia vengono …

ELI /it/regio-decreto/1943/06/07/652/art/14parte di Regio decreto 652/1943
Art. 14. Subito dopo il nulla osta, di cui all'articolo precedente, le istanze per provvedimenti di giustizia vengono trasmesse dal Cancelliere alla Regia commissione araldica competente. Vengono trasmesse invece al Commissario del Re Imperatore presso la Consulta araldica le seguenti istanze: a) le istanze di provvedimenti di grazia per titoli nobiliari italiani od esteri e per ordini equestri pontifici; b) le richieste di parere per sostituzioni ed aggiunte di cognome; c) le richieste di parere per autorizzazione a marchi di fabbrica stemmati; d) le richieste di parere per attribuzione del titolo di Reale, della corona Reale, di emblemi dello stemma Reale; e) le richieste di parere di attribuzione dello stemma dello Stato, di emblemi e distintivi diversi; f) le domande di riconoscimento di titoli nobiliari per successione legittima al padre e al fratello; g) le domande per iscrizione di figli o registrazione di matrimoni se il padre o il consorte e' inscritto nel Libro d'oro della nobilta' italiana; h) le domande per riconoscimenti di stemmi nobiliari e di cittadinanza, per inquarto e ampliamento.

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