Regio decreto 652/1943
Art. 122 — Gli Ambasciatori di Sua Maesta' e i Governatori delle Colonie possono accollare il loro scudo a due Fasci Lit…
Art. 122. Gli Ambasciatori di Sua Maesta' e i Governatori delle Colonie possono accollare il loro scudo a due Fasci Littori, decussati; i Prefetti delle Provincie ad un Fascio Littorio in palo.
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