Regio decreto 652/1943
Art. 11 — I documenti in lingua straniera devono essere prodotti insieme con la traduzione in italiano dichiarata auten…
Art. 11. I documenti in lingua straniera devono essere prodotti insieme con la traduzione in italiano dichiarata autentica dal competente Ufficio presso il Ministero della giustizia. Dei documeuti antichi in lingua latina o italiana si puo' richiedere la trascrizione autenticata dal Regio archivio di Stato della circoscrizione.
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