Regio decreto 929/1942
Art. 9 — Art. 87, comma terzo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 9. (Art. 87, comma terzo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602) In caso di uso precedente, da parte di terzi, di un marchio non brevettato, che non importi notorieta' di esso, o importi notorieta' puramente locale, i terzi medesimi hanno diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicita', nei limiti della diffusione locale, nonostante la concessione del brevetto pel marchio stesso.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 10, comma 1) la modifica dell'art. 9.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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