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Regio decreto 929/1942

Art. 82 — Art

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/82parte di Regio decreto 929/1942
Art. 82. Art. 136, comma terzo, quarto, quinto ed ultimo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). La trascrizione dei marchi, avvenuta ai sensi della legge 30 agosto 1868, n. 4577, cessa da ogni effetto alle scadenze di cui appresso: a) per i marchi la cui domanda di trascrizione sia stata depositata da otto anni o piu', al momento dell'entrata in vigore di questo decreto, la trascrizione cessa da ogni effetto al compimento dell'anno di deposito successivo a quello in corso al momento anzidetto: b) per i marchi la cui domanda di trascrizione sia stata invece depositata da meno di otto anni, al momento dell'entrata in vigore di questo decreto, la trascrizione cessa da ogni effetto al compimento del decimo anno di deposito. Salvi tali termini di scadenza, anche per la concessione di brevetti di rinnovazione dei marchi anzidetti valgono le disposizioni del precedente art. 5, comma primo e secondo.

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