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Regio decreto 929/1942

Art. 79 — Art. 132 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/79parte di Regio decreto 929/1942
Art. 79. (Art. 132 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Il Registro delle domande, quello dei brevetti, le domande e i relativi documenti sono pubblici. Salvo il disposto del precedente art. 35, comma secondo, chiunque puo' prendere visione ed ottenere, per certificato o per estratto, notizia delle registrazioni, delle trascrizioni e delle annotazioni contenute nei Registri, nonche' copia delle domande e dei relativi documenti. Tali certificati o estratti, nonche' l'autenticazione di copie di atti e documenti, sono soggetti al pagamento delle tasse prescritte.

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