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Regio decreto 929/1942

Art. 71 — Art

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/71parte di Regio decreto 929/1942
Art. 71. Art. 1, comma primo, delle disposizioni approvate con R. decreto 5 dicembre 1907, n. 816, e artt. 1, comma primo, e 2 del R. decreto 15 novembre 1938, n. 2194). Agli stranieri titolari di brevetti conseguiti nel Regno, anche se non hanno stabilimenti nei territori dell'Africa orientale italiana, a condizione di reciprocita', possono essere concessi brevetti con effetto locale, di cui al precedente art. 69, come estensione dei medesimi brevetti conseguiti nel Regno.

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