Regio decreto 929/1942
Art. 71 — Art
Art. 71. Art. 1, comma primo, delle disposizioni approvate con R. decreto 5 dicembre 1907, n. 816, e artt. 1, comma primo, e 2 del R. decreto 15 novembre 1938, n. 2194). Agli stranieri titolari di brevetti conseguiti nel Regno, anche se non hanno stabilimenti nei territori dell'Africa orientale italiana, a condizione di reciprocita', possono essere concessi brevetti con effetto locale, di cui al precedente art. 69, come estensione dei medesimi brevetti conseguiti nel Regno.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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