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Regio decreto 929/1942

Art. 65 — Art. 115, comma primo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/65parte di Regio decreto 929/1942
Art. 65. (Art. 115, comma primo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). L'Autorita' giudiziaria puo' ordinare che la sentenza emessa in dipendenza di violazioni di diritti di brevetto per marchio sia pubblicato, integralmente o in sunto, o nella sola parte dispositiva, in uno o piu' giornali da essa indicati, a spese del soccombente.

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