Regio decreto 929/1942
Art. 60 — Art. 112 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 60. (Art. 112 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile in materia di brevetti per marchi deve essere comunicata all'Ufficio centrale dei brevetti a cura di chi promuove il giudizio. Ove alla comunicazione anzidetta non si sia provveduto, l'Autorita' giudiziaria, in qualunque grado del giudizio, prima di decidere sul merito, dispone che tale comunicazione venga fatta. Il Cancelliere deve trasmettere all'Ufficio suddetto copia delle sentenze che pronunciano la nullita' o la decadenza dei brevetti.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 56, comma 1) la modifica dell'art. 60.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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