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Regio decreto 929/1942

Art. 47 — Art. 98 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/47parte di Regio decreto 929/1942
Art. 47. (Art. 98 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Il brevetto e' nullo, salvo il disposto dell'articolo seguente: 1) se il marchio manca di uno dei requisiti previsti nei precedenti articoli 16 e 17; 2) se il marchio e' in contrasto col disposto dell'art. 18; 3) se e' stato concesso per un marchio che abbia gia' formato oggetto di brevetto avente effetto da data anteriore, ai termini dell'art. 19.

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