Regio decreto 929/1942
Art. 47 — Art. 98 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 47. (Art. 98 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Il brevetto e' nullo, salvo il disposto dell'articolo seguente: 1) se il marchio manca di uno dei requisiti previsti nei precedenti articoli 16 e 17; 2) se il marchio e' in contrasto col disposto dell'art. 18; 3) se e' stato concesso per un marchio che abbia gia' formato oggetto di brevetto avente effetto da data anteriore, ai termini dell'art. 19.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 42, comma 1) la modifica dell'art. 47.
Inserisce · 1
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 43, comma 1) l'introduzione dell'art. 47-bis.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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