Regio decreto 929/1942
Art. 42 — Art
Art. 42. Art. 97, comma primo, n. 1, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Il brevetto decade altresi' se il marchio non e' utilizzato entro tre anni dalla concessione del brevetto o se, dopo tale triennio, la utilizzazione e' stata sospesa per tre anni. Tuttavia, nell'uno e nell'altro caso, non avra' luogo la decadenza se l'inazione e' stata effetto di cause indipendenti dalla volonta' del titolare del brevetto, esclusa da dette cause quella della mancanza di mezzi finanziari. Inoltre, neppure avra' luogo tale decadenza se il titolare del brevetto relativo al marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o di altri brevetti, tuttora in vigore, per marchi simili, di uno almeno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o merci.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 39, comma 1) la modifica dell'art. 42.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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