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Regio decreto 929/1942

Art. 42 — Art

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/42parte di Regio decreto 929/1942
Art. 42. Art. 97, comma primo, n. 1, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Il brevetto decade altresi' se il marchio non e' utilizzato entro tre anni dalla concessione del brevetto o se, dopo tale triennio, la utilizzazione e' stata sospesa per tre anni. Tuttavia, nell'uno e nell'altro caso, non avra' luogo la decadenza se l'inazione e' stata effetto di cause indipendenti dalla volonta' del titolare del brevetto, esclusa da dette cause quella della mancanza di mezzi finanziari. Inoltre, neppure avra' luogo tale decadenza se il titolare del brevetto relativo al marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o di altri brevetti, tuttora in vigore, per marchi simili, di uno almeno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o merci.

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