Regio decreto 929/1942
Art. 38 — La tassa di domanda e la tassa di concessione del brevetto di primo deposito, o la prima rata di quest'ultima…
Art. 38. La tassa di domanda e la tassa di concessione del brevetto di primo deposito, o la prima rata di quest'ultima, devono essere pagate prima del deposito della domanda. Del pari, la tassa di concessione del brevetto di rinnovazione, o la prima rata di essa, deve essere pagata prima del deposito della relativa domanda. In caso di rigetto della domanda, o di rinuncia alla medesima, prima che il brevetto sia stato concesso, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 35, comma 1) la modifica dell'art. 38.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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