Regio decreto 929/1942
Art. 29 — Art
Art. 29. Art. 90, comma primo, nn. 1, 3, 4 e 5, e comma ultimo del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). L'esame della domanda, della quale sia stata riconosciuta la regolarita' formale, e' rivolto ad accertare: 1) se puo' trovare applicazione l'art. 2 di questo decreto, quando si tratta di marchi collettivi; 2) se la parola, figura o segno puo' essere brevettato come marchio a norma degli articoli 16, 18, 20 e 21; 3) se concorrono le condizioni di cui all'art. 23; 4) se, nell'ipotesi di cui all'art. 24, concorrono le condizioni volute dalle Convenzioni internazionali. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio centrale dei brevetti respinge la domanda. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio centrale dei brevetti rspinge la domanda.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 29, comma 1) la modifica dell'art. 29 numero 2); (con l'art. 29, comma 2) la modifica dell'art. 29, comma 2.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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