Regio decreto 929/1942
Art. 27 — Art. 89, comma terzo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 27. (Art. 89, comma terzo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Ogni domanda deve avere per oggetto un solo marchio. Se la domanda riguarda piu' marchi, l'Ufficio centrale dei brevetti invitera' l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad un solo marchio, con facolta' di presentare, per i rimanenti marchi, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi, di cui al successivo art. 53, sospende il termine assegnato dall'Ufficio.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 27, comma 1) la modifica dell'art. 27, comma 1.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 929/1942 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.