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Regio decreto 929/1942

Art. 25 — Art

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/25parte di Regio decreto 929/1942
Art. 25. Art. 89, comma primo e secondo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). La domanda di concessione di brevetto per marchio d'impresa, deve essere fatta da chi ha diritto di ottenerlo ai sensi degli articoli 2, 13, 22 e 24 di questo decreto, o dal suo avente causa. Per i marchi collettivi la domanda deve essere fatta da chi ha la rappresentanza dell'Ente o dell'Associazione. L'Ufficio centrale dei brevetti annotera' le domande in apposito registro.

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