Regio decreto 929/1942
Art. 11 — Art. 87, comma ultimo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 11. (Art. 87, comma ultimo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602) Non e' consentito di usare il marchio in modo contrario alla legge, ne' in ispecie, in modo da generare confusione sul mercato con altri marchi conosciuti come distintivi di prodotti o merci altrui, o da trarre comunque in inganno nella scelta dei medesimi, o da ledere diritti esclusivi di terzi, quali i diritti di brevetto per invenzione industriale, o i diritti di brevetto per modello industriale, o i diritti di autore.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 12, comma 1) la modifica dell'art. 11.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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