Regio decreto 929/1942
Art. 1 — Art
Art. 1. Art. 87, comma primo e secondo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). I diritti di brevetto per marchio d'impresa consistono nella facolta' di far uso esclusivo del marchio per contraddistinguere i prodotti o le merci fabbricati o messi in commercio nel territorio dello Stato, o che sono introdotti nel territorio stesso per scopi commerciali. Tale facolta' esclusiva si estende anche all'impiego del marchio ai fini della pubblicita'.
Modificato / richiamato da
Modifica · 2
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 1.
- D.lgs 198/03 — Adeguamento della legislazione interna in materia di proprieta' industriale alleautoritativoha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 1.
Inserisce · 1
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 2, comma 1) l'introduzione dell'art. 1-bis.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 929/1942 · fonte Normattiva ↗
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