Regio decreto 918/1942
Art. 77 — L'insegnamento ha la durata di due anni, ed e' ripartito in due corsi distinti, ciascuno della durata di un a…
Art. 77. L'insegnamento ha la durata di due anni, ed e' ripartito in due corsi distinti, ciascuno della durata di un anno. In ciascun corso la parte didattica, che si svolge in un semestre, e' integrata da esercitazioni pratiche. Alla fine di ogni corso hanno luogo gli esami davanti una Commissione composta di un Delegato tecnico del Comitato centrale della C.R.I. che presiede, del Direttore, di due insegnanti dei corsi e della Ispettrice. Della Commissione degli esami di diploma fa parte anche un rappresentante della Sanita' militare. La votazione alla fine del primo corso e' effettuata a cinquantesimi, ed ogni Commissario puo' assegnare fino a 10 decimi. Sono promosse le candidate che abbiano riportato una votazione media di almeno 35 cinquantesimi. Per gli esami di diploma la votazione e' effettuata a sessantesimi ed ogni Commissario puo' assegnare fino a 10 decimi. Sono promosse le candidate che abbiano riportato una votazione media di almeno 42 sessantesimi.
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