Regio decreto 918/1942
Art. 74 — I corsi di istruzione teorica e pratica sono impartiti negli istituti sanitari della C.R.I., negli ospedali c…
Art. 74. I corsi di istruzione teorica e pratica sono impartiti negli istituti sanitari della C.R.I., negli ospedali civili, negli ospedali militari e negli ambulatori. I corsi sono svolti con metodi ed intendimenti pratici. La disciplina dei corsi e' affidata all'Ispettrice, che terra' nota delle presenze alle lezioni e alle esercitazioni e dei temi svolti.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 918/1942 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.