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Regio decreto 918/1942

Art. 72 — Presso ogni Comitato o sotto-Comitato autorizzato ai Corsi e' istituita una Commissione di amministrazione de…

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Art. 72. Presso ogni Comitato o sotto-Comitato autorizzato ai Corsi e' istituita una Commissione di amministrazione dei corsi stessi, col mandato di curarne l'ordinamento e l'andamento. La Commissione e' presieduta dal Presidente del Comitato o sotto-Comitato, ovvero da un membro del Consiglio del comitato o sotto-Comitato che il Presidente abbia all'uopo delegato. E' composta inoltre: da due commissari eletti per due anni dal predetto Consiglio anche fuori del proprio seno, e rieleggibili allo scadere dei due anni; dall'Ispettrice addetta al Comitato o sotto-Comitato; dai Direttori degli istituti scientifici e sanitari presso i quali si svolgono i corsi o si compie il tirocinio di pratica.

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