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Regio decreto 918/1942

Art. 70 — Sono applicabili alle infermiere della Croce Rossa Italiana le disposizioni del R

ELI /it/regio-decreto/1942/05/12/918/art/70parte di Regio decreto 918/1942
Art. 70. Sono applicabili alle infermiere della Croce Rossa Italiana le disposizioni del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343 e le norme esecutive approvate con decreto 6 novembre 1935-XIV del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, a favore del personale statale e degli Enti pubblici chiamato o trattenuto alle armi per esigenze militari, che abbia contratto arruolamento col consenso della propria amministrazione. Alle infermiere volontarie che siano impiegate di aziende private spetta il trattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, sempreche' prestino servizio fuori del luogo di lavoro.

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