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Regio decreto 918/1942

Art. 7 — Le infermiere volontarie della C.R.I

ELI /it/regio-decreto/1942/05/12/918/art/7parte di Regio decreto 918/1942
Art. 7. Le infermiere volontarie della C.R.I. quando prestano servizio presso formazioni od enti militari, sono assimilate al grado di ufficiale. La gerarchia delle infermiere nei riguardi del rapporti di dipendenza disciplinare, organizzativa e' di mobilitazione tra il personale femminile dell'associazione e' ordinata nel modo seguente: Vice-Ispettrice nazionale - Colonnello. Segretaria generale dell'ispettrice nazionale - Tenente colonnello. Ispettrice di centro di mobilitazione - Maggiore. Vice-Ispettrice di centro di mobilitazione e ispettrice di Comitato - Capitano. Vice-Ispettrice di Comitato - Tenente. Infermiera volontaria (capo gruppo, capo sala, ecc.) - Sottotenente. Le allieve infermiere non hanno assimilazione di grado militare, ma ai fini dei trattamenti mensa, alloggio, condizioni di viaggio ecc., vengono equiparate agli allievi delle Accademie militari. L' Ispettrice nazionale e' al di fuori di ogni equiparazione od assimilazione di grado.

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