Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 918/1942Art. 64
Regio decreto 918/1942

Art. 64 — Ogni qualvolta occorra chiamare infermiere volontarie in servizio di guerra, o in servizio straordinario in t…

ELI /it/regio-decreto/1942/05/12/918/art/64parte di Regio decreto 918/1942
Art. 64. Ogni qualvolta occorra chiamare infermiere volontarie in servizio di guerra, o in servizio straordinario in tempo di pace, si dovra' dare la precedenza a quelle che sono inscritte nel ruolo attivo.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 918/1942 · fonte Normattiva ↗

← Art. 63 Art. 65 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.